Laboratorio di filosofia: il pensiero di John Locke e la Costituzione italiana

L’influsso del pensiero di Locke sulla nostra Costituzione, con riferimento alla Lettera sulla Tolleranza (1689) e ai Due trattati sul Governo (1689).

ART.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.

→ il soggetto viene riconosciuto come persona (valore che la Costituzione ricava dalla cultura cristiano-cattolica), come cittadino (da quella liberal-democratica), e lavoratore (da quella social-comunista): valori assunti come complementari e comuni a tutto il popolo italiano.

ART. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi1. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART.8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e si esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il porprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (…).

La laicità dello Stato: dal Concordato del 1929 alla revisione del 1984

Concordato 1929, ART.1

L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è sola religione dello Stato.

Revisione del Concordato 1984, ART.1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.

1I Patti Lateranensi sono gli accordi stipulati nel 1929 tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica: essi si componevano di un Trattato, con il quale si definivano i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, e di un Concordato, riguardante la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la confessione cattolica.